Normative sulla termica dei vetri.

59 - 311 -192 - 412


Regolamentazione energetica degli edifici


Permane l'obbligo della certificazione energetica degli immobili. La legge 133 del 6 agosto 2008 ha introdotto delle modifiche riguardo alla regolamentazione energetica degli edifici.

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D.P.R. 02/04/2009, n. 59

Decreto del Presidente Della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59: regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 concernente l'attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

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D. Lgs. 29/12/2006 n. 311

Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311: disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

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D.Lgs. 19/08/2005 n. 192


Decreto legislativo del 19 agosto  2005 n. 192: attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

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D.P.R. 26/08/1993 n. 412


Decreto del presidente della repubblica del 26 agosto 1993 n° 412: regolamento recante le norme per la progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art.4 comma 4 della legge n°10 del 9 gennaio 1991.



Regolamentazione energetica degli edifici



La legge 133 del 6 agosto 2008 ha introdotto delle modifiche riguardo alla regolamentazione energetica degli edifici. In particolare ha stabilito che non c'è più l'obbligo di presentare all'atto della compravendita o della locazione il certificato energetico dell'immobile.

Secondo questa modifica, i notai non devono più allegare la predetta documentazione l'assenza della quale invalidava l'atto. Ma attenzione, non è abrogato l'obbligo della certificazione. La certificazione era e resta obbligatoria con le stesse scadenze temporali di applicazione.

Ciò che è cambiato è solo l'obbligo dei notai di allegare questa documentazione al contratto. Vi è un'altra annotazione da fare, essendo prevista la "clausola di cedevolezza", a tutta la materia si applicano le regole più severe vigenti localmente.

Ne consegue che, se le Autorità regionali o locali hanno stabilito regole più restrittive delle leggi nazionali (n° 192, n° 311, n° 133), sono le locali che si debbono rispettare.

Zona climatica Città capoluogo (secondo D.P.R. 412)

Zona climatica

Città capoluogo (secondo D.P.R. 412)

A

Lampedusa, Porto Empedocle

B

RC - TP - PA - ME - SR - CT - AG

C

IM - LT - CE - BN - NA - SA - BA - TA - BR LE - CS - CZ - RG - SS - CA

D

TS - SV - GE - SP - MS - LU - PT - FI - LI - PI - SI - GR - TR - PS - AN - MC - AP - VT - RM - TE - PE - CH - IS - AV - FG - MT - CL - NU

E

VR - TO - VC - NO - AT - AO - VA - CO - SO - MI - BG - BS - PV - CR - MN - BZ - TN - VI - BL - TV - VE - PD - RO - UD - GO - PN - PC - PR - RE - MO - BO - FE - RA - FO - AR - PG - RI - FR - AQ - CB - PZ - EN

F

CN

 

Scarica qui la tabella completa dei comuni con relative zone climatiche di appartenenza.


Le regioni: Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria ed Emilia, hanno già legiferato al riguardo e prescritto la certificazione energetica come documento necessario per la validità dell'atto; altre regioni stanno elaborando leggi simili e non è affatto escluso, poi, che anche nelle regioni non elencate vi siano dei regolamenti comunali che lo prescrivono.

In tutte queste aree il certificato è quindi necessario per stipulare l'atto.

Massima Trasmittanza Termica ammissibile UW/m2k.


Zona climatica

Finestra (serramento + vetro)

Vetro

A

5.0

4.5

B

3.6

3.4

C

3.0

2.3

D

2.8

2.1

E

2.4

1.9

F

2.2

1.7


Sempre in materia di risparmio energetico, ricordiamo che la legge 311 del dicembre 2006, ha previsto un'ulteriore riduzione della massima trasmittanza termica ammissibile per i vetri applicabili nelle finestre o sulle facciate a partire dal 1 luglio 2008.
Mettendo in relazione i valori di trasmittanza prescritti con le prestazioni delle vetrate, si rileva che:
- il vetro float singolo non può essere utilizzato in alcuna località.
- la vetrata isolante 4-12-4 soddisfa le prescrizioni soltanto nelle zone A e B.
- per tutte le altre zone (C, D, E, F), è necessaria una vetrata isolante con deposito basso emissivo.

Oltre agli aspetti relativi al risparmio energetico fin qui trattati, non si deve dimenticare che il vetro, in quanto componente significativo dell'involucro edilizio, è coinvolto anche nell'assicurare il fono isolamento degli edifici.

I valori normali, pur riferendosi al fonoisolamento della facciata nel suo insieme, hanno tuttavia bisogno che la prestazione dei singoli componenti sia adeguata altrimenti il valore complessivo non può essere raggiunto. Se si confrontano i valori prestazionali di una comune vetrata con i limiti di legge, risulta chiaro che la vetrata isolante 4-12-4 non è in grado di consentire il rispetto di detti limiti.

Per ottenere i valori prescritti, occorre utilizzare vetrate costituite da vetro di spessore consistente che può essere ridotto da stratificati fono isolanti i quali, oltre a consentire di ridurre gli spessori, essendo vetri di sicurezza, consentono anche la soddisfazione delle prescrizioni a quest'ultimo riguardo.

Volendo riassumere quanto espresso in precedenza, possiamo dire che:
– la vetrata usuale 4-12-4 non è adeguata né per l'aspetto energetico (salve le zone climatiche A e B) né per l'isolamento acustico.


Composizione della vetrata

Prestazione di fonoisolamento

4 - 12 - 4

Rw = 29

4 - 12 - 44.1

Rw = 35

33.1 - 12 - 44.1 pvb ANTIRUMORE

Rw = 40


- la vetrata 4-12-4 con basso emissivo è adeguata in tutte le zone per le prescrizioni termiche ma non lo è per il fono isolamento e se i vetri non risultano temprati non soddisfano le normative della sicurezza, perciò la soluzione ideale è quella sotto indicata relativamente al residenziale
- la vetrata 33.1-12-44.1 basso emissivo- con pvb ANTIRUMORE soddisfa i requisiti termici, quelli acustici del residenziale e quelli di sicurezza più comuni.
- coating basso emissivo può non essere impiegato solo nelle (zone A e B)


Destinazione d'uso dell'edificio

Fono isolamento di facciata dB

A - Residenze ed assimilabili

40

B - Uffici ed assimilabili

42

C - Alberghi, pensioni ed assimilabili

40

D - Ospedali, case di cura ed assimilabili

45

E - Scuole di tutti i livelli ed assimilabili

48

F - Attività ricreative, di culto ed assimilabili

42

G - Attività commerciali ed assimilabili

42