Normative sull'acustica

Legge 26/10/95, n.447
La Legge 447 del 26 ottobre 1995 o Legge quadro sull'inquinamento acustico, pone come obiettivo prioritario, la tutela dell'ambiente e della salute umana.

Legge 14/07/09, n.88
Legge n.88 del 14 luglio 2009: riordino discipline in materia di inquinamento acustico.

Legge 26/10/95, n.447


legge inquinamento acustico



La Legge 447 del 26 ottobre 1995 o "Legge quadro sull'inquinamento acustico", pone come obiettivo prioritario, la tutela dell'ambiente e della salute umana.
Il Decreto applicativo della 447 emesso in data 5 dicembre 1997, fissa con la Tabella A le categorie degli ambienti abitativi da prendere in esame, indica tra gli elementi di partizione orizzontali e verticali le grandezze di riferimento, e nella Tabella B i requisiti acustici passivi, per ogni categoria di edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici.

Tabella A Classificazione degli ambienti abitativi (art. 2)

Categoria A

Edifici adibiti ad uso residenziale

Categoria B

Edifici adibiti ad uffici e assimilati

Categoria C

Edifici adibiti ad alberghi, pensioni e attività assimilabili

Categoria D

Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili

Categoria E

Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili

Categoria F

Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili

Categoria G

Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili


Tabella B Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici


Categorie di cui alla Tab. A

Parametri

Rw(*)

D2m,nT

Ln w

Ls max

LAeq

1 D

55

45

58

35

25

2 A - C 

50

40

63

35

35

3 E

50

48

58

35

25

4 B - F - G

50

42

55

35

35


Particolare attenzione veniva riservata all'isolamento acustico standardizzato di facciata, definito da:

D2m,nT = D2m + 10 log T/T0

dove:

D2m = L1.2m-L2 è la differenza di livello sonoro.
L1,2m = livello pressione esterna a 2 m dalla facciata.
L2 = livello pressione interna ambiente ricevente.
T e T0 = tempo di riverberazione interno e di riferimento.

L'isolamento standardizzato risulterà dalla media ponderata tra gli elementi componenti di facciata, ad esempio tra finestrature e pareti murarie, tra vetri e strutture leggere di alluminio, ecc.
Poiché i valori stabiliti si riferiscono ai componenti di facciata in opera, sarà opportuno incrementare saggiamente i valori dell'indice di valutazione Rw specifico del vetro, in funzione non solo del tipo di serramento previsto, ma altresì degli elementi complementari di facciata come i ponti acustici

Si applica il D.P.C.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 297 del 22/12/97 che determina i requisiti acustici passivi degli edifici.
La legge fissa le prestazioni di fonoisolamento ammissibile per la facciata (in cui i vetri sono particolarmente coinvolti), per le pareti, i solai, i soffitti. I limiti dipendono dalla destinazione d'uso degli edifici; classificazioni e valori limite prescritti sono nello schema che segue:


Destinazione d'uso degli edifici

Fonoisolamento di facciata dB

Categoria A

40

Categoria B

42

Categoria C

40

Categoria D

45

Categoria E

48

Categoria F

42

Categoria G

42


N.B.: il valore dell'isolamento si riferisce alla facciata nel suo complesso. Per rispettare la legge, occorre che i componenti significativi, come le finestre o i vetri, abbiano prestazioni allineate.


Le prestazioni acustiche di una finestra sono valutate, secondo ISO, con il Potere Fonoisolante misurato in laboratorio, analogamente avviene per il vetro. Tuttavia esistono altri parametri importanti da considerare e cioè:
- l'accuratezza della posa della finestra ( fare attenzione a non creare intercapedini vuote tra la muratura ed il telaio ),
privilegiare le soluzioni ove il telaio sia schermato dalla muratura
- accuratezza nella tassellatura vetro telaio
- prevedere la doppia guarnizione
- la protezione acustica del cassonetto
- le caratteristiche della parte cieca della parete
- il rapporto di superficie tra la parte cieca della parete e quella delle finestre
- il funzionamento dell'insieme serramento-vetro.

E’ possibile stimare il potere fonoisolante di una parete con finestra in funzione di 3 parametri variabili:
- il rapporto tra la superficie della parte cieca della parete e di quella della finestra
- il potere fonoisolante del vetro e quindi della finestra
- il potere fonoisolante della parte cieca della parete.

Nell'edilizia residenziale il valore del potere fonoisolante della vetrata isolante dovrà essere tra i 40 dB e i 43 dB.; nel terziario come uffici,centri commerciali, alberghi … il valore da consigliare è tra i 43 dB e i 45 dB.

Legge 14/07/09, n.88



Legge n.88 del 14 luglio 2009: riordino discipline in materia di inquinamento acustico.
Art. 11. (Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico)
1. Al fine di garantire la piena integrazione nell’ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e di assicurare la coerenza e l’omogeneità della normativa di settore, il Governo e` delegato ad adottare, con le modalità e secondo i princıpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle relative norme di attuazione.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti princıpi e criteri direttivi:
a) riordino, coordinamento e revisione delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento all’armonizzazione delle previsioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n. 447, con quelle recate dal decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 194, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;
b) definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonché determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto dell’impianto normativo comunitario in materia di inquinamento acustico, con particolare riferimento alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002.

3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché con gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti per l’esercizio della delega, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Contestualmente all’attuazione della delega di cui al comma 1 ed entro lo stesso termine il Governo provvede all’adozione di tutti gli atti di sua competenza previsti dalla legislazione vigente e al loro coordinamento e aggiornamento, anche alla luce di quanto disposto dagli emendamenti decreti legislativi di cui al comma 1.

5. In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. L’articolo 10 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, è abrogato.

7. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Glass6group ritiene che non venga meno la validità del DPCM 5/12/97 ed i valori in esso indicati.
ll DPCM 5.12.97 non trova applicazione nei rapporti tra privati, ma ha effetti nella Pubblica Amministrazione che può verificarne la corretta applicazione anche ai fini del rilascio dell'agibilità.

Con il DPCM del 1 marzo 1991, venivano fissati i limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno e nell'ambiente interno. Il territorio urbano viene di fatto suddiviso in classi di destinazione d'uso. Sulla base della zonizzazione sono definiti per l'esterno i valori dei limiti massimi che sono tollerati per il livello sonoro equivalente Leq(A), durante i periodi diurni e notturni.

Per l'ambiente interno il DPCM prescrive il criterio differenziale equivalente uguale a 5 dB(A) di giorno e 3 dB(A) di notte. La differenza si calcola tra il livello disturbante detto "ambientale" e il livello di fondo detto "residuo". Se però, a finestra chiusa, il livello ambientale è inferiore a 40 dB(A) di giorno e a 30 dB(A) di notte, la presunta immissione sonora deve considerarsi accettabile.