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Legge n.88 del 14 luglio 2009: riordino discipline in materia di inquinamento acustico.
Art. 11. (Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico)
1. Al fine di garantire la piena integrazione nell’ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e di assicurare la coerenza e l’omogeneità della normativa di settore, il Governo e` delegato ad adottare, con le modalità e secondo i princıpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle relative norme di attuazione.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti princıpi e criteri direttivi:
a) riordino, coordinamento e revisione delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento all’armonizzazione delle previsioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n. 447, con quelle recate dal decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 194, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;
b) definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonché determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto dell’impianto normativo comunitario in materia di inquinamento acustico, con particolare riferimento alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002.
3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché con gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti per l’esercizio della delega, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Contestualmente all’attuazione della delega di cui al comma 1 ed entro lo stesso termine il Governo provvede all’adozione di tutti gli atti di sua competenza previsti dalla legislazione vigente e al loro coordinamento e aggiornamento, anche alla luce di quanto disposto dagli emendamenti decreti legislativi di cui al comma 1.
5. In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. L’articolo 10 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, è abrogato.
7. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
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Glass6group ritiene che non venga meno la validità del DPCM 5/12/97 ed i valori in esso indicati.
ll DPCM 5.12.97 non trova applicazione nei rapporti tra privati, ma ha effetti nella Pubblica Amministrazione che può verificarne la corretta applicazione anche ai fini del rilascio dell'agibilità.
Con il DPCM del 1 marzo 1991, venivano fissati i limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno e nell'ambiente interno. Il territorio urbano viene di fatto suddiviso in classi di destinazione d'uso. Sulla base della zonizzazione sono definiti per l'esterno i valori dei limiti massimi che sono tollerati per il livello sonoro equivalente Leq(A), durante i periodi diurni e notturni.
Per l'ambiente interno il DPCM prescrive il criterio differenziale equivalente uguale a 5 dB(A) di giorno e 3 dB(A) di notte. La differenza si calcola tra il livello disturbante detto "ambientale" e il livello di fondo detto "residuo". Se però, a finestra chiusa, il livello ambientale è inferiore a 40 dB(A) di giorno e a 30 dB(A) di notte, la presunta immissione sonora deve considerarsi accettabile. |
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